Art. 4.
(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio).

      1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), istituita ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assume la denominazione di Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio (ANPAT).
      2. L'ANPAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo ed è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale finanziaria e contabile, secondo le disposizioni della presente legge.
      3. L'ANPAT assicura:

          a) le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, con il contributo e la partecipazione delle altre componenti del Sistema medesimo, secondo le modalità fissate dalla presente legge;

          b) il raggiungimento, su tutto il territorio nazionale, dei livelli essenziali di tutela ambientale di cui all'articolo 3, comma 5, per le funzioni di cui al medesimo articolo 3, commi 1 e 2;

          c) le funzioni di raccordo istituzionale con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli altri organismi comunitari e internazionali, anche ai fini del trasferimento delle informazioni ambientali previsto da direttive e accordi internazionali, mantenendo inoltre le relazioni con gli organismi esteri omologhi;

          d) le funzioni di controllo in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti, di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

          e) le funzioni concernenti il riassetto organizzativo e funzionale in materia di

 

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difesa del suolo e delle acque interne e marine, con particolare riferimento a:

              1) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67;

              2) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione delle carte geotematiche a varie scale;

              3) ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la prevenzione dei rischi geologici con particolare attenzione al dissesto idrogeologico;

              4) rilevamento, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico interregionale superficiale e sotterraneo, le lagune, i livelli marini e i litorali, con relativa pubblicazione sistematica degli elementi osservati;

              5) elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi superficiali, al deflusso minimo vitale, al trasporto solido, ai deflussi sotterranei e delle sorgenti nonché allo studio dell'erosione superficiale.

      4. Al fine di assicurare l'efficienza ottimale nell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale sull'intero territorio nazionale e di garantirne il raggiungimento da parte delle Agenzie l'ANPAT promuove interventi di sistema basati sul principio di sussidiarietà e specializzazione delle Agenzie. A tal fine, l'ANPAT stipula apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rispettive Agenzie, mediante le quali possono essere attribuiti anche specifici finanziamenti.

      5. L' ANPAT svolge inoltre:

          a) attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico, di norma tramite convenzione, nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici;

 

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          b) funzioni di supporto tecnico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;

          c) funzioni di promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

          d) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

          e) funzioni di supporto tecnico al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, ai fini dell'esercizio dei compiti attribuiti all'organismo competente dal regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo del Consiglio, del 19 marzo 2001;

          f) funzioni di supporto tecnico per lo studio e lo sviluppo di tecniche e metodologie finalizzate al recupero e al risanamento di aree compromesse dal punto di vista ambientale;

          g) funzioni di promozione e supporto ad attività di formazione e divulgazione in materia ambientale;

          h) attività di studio e di promozione di ricerche finalizzate alla sostenibilità dello sviluppo, anche per l'elaborazione di strumenti di governo e di gestione per la pubblica amministrazione, e diffusione dei relativi risultati;

          i) attività di supporto tecnico-scientifico ai fini della integrazione dei LEA con i livelli essenziali di tutela ambientale, di cui all'articolo 3, comma 5, nell'ambito degli interventi per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio.

 

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      6. L'ANPAT fa parte del Sistema statistico nazionale ed è struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile.